mercoledì 14 novembre 2012

Eugenetica e Fecondazione Assistita


La fecondazione assistita è stata oggetto negli anni di un articolato dibattito, in particolare relativo all'uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa, la clonazione, la commercializzazione di embrioni, la maternità surrogata, la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione che suscitano controversie di tipo bioetico. In seguito a tale dibattito è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ha vietato tali pratiche.
Nel nostro Paese, in seguito a questo dibattito, si è tenuta nel 2005 una consultazione referendaria articolata in quattro referendum per abrogare alcuni punti dell'attuale legge sulla fecondazione, giudicata dai referendari (radicali, forze di sinistra e laiche, e alcuni esponenti, come ad esempio Gianfranco Fini, dello schieramento di centrodestra) troppo restrittiva nelle tecniche utilizzabili. L'affluenza alle urne del 25,9% non ha però permesso il raggiungimento del quorum. Per effetto di alcune decisioni della Corte costituzionale è stata accertata l'illegittimità su alcuni aspetti controversi della legge 40. In particolare il giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale il limite di produzione di tre embrioni nonché l'obbligo legislativo di "un unico e contemporaneo impianto". La Corte ha invece respinto la questione di costituzionalità sul divieto di fecondazione eterologa, ritenendo tale scelta rientrare nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore.
La legge 40/2004, all’art.13 comma 2, stabilisce che:
 la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qual’ora non siano disponibili metodologie alternative” (art. 13 comma 2 legge 40/2004).
“Sono, comunque, vietati [...] ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo” (art. 13 comma 3b legge 40/2004).
Nella stesso modo, gli art. 1 e art. 4 comma1, della legge 40/2004 vietano il ricorso alla fecondazione assistita ai portatori di malattie genetiche. La fecondazione è ammessa nei soli casi di sterilità e infertilità di uno dei partner.
Le restrizioni della legge hanno creato in Italia un fenomeno definito "turismo procreativo", termine che descrive la scelta, da parte di coppie la cui condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi, per aumentare le possibilità di una gravidanza, ad ospedali e strutture sanitarie straniere ubicate in Paesi con legislazioni meno restrittive riguardo alla Fivet. Si stima, confrontando dati statistici fra il periodo 2003-2004 e 2004-2005, che questo fenomeno abbia triplicato, nel Canton Ticino, il numero di coppie italiane che si sono rivolte a istituti svizzeri per godere di servizi medici relativi a queste problematiche, non fruibili in Italia. 

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