La fecondazione
assistita è stata oggetto negli anni di un articolato dibattito, in particolare
relativo all'uso di alcune tecniche, come la fecondazione eterologa, la clonazione, la commercializzazione di
embrioni, la maternità surrogata,
la produzione di embrioni a fini di ricerca o di sperimentazione che suscitano
controversie di tipo bioetico. In seguito a tale dibattito è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n.
40 che ha vietato tali
pratiche.
Nel nostro Paese, in
seguito a questo dibattito, si è tenuta nel 2005 una consultazione referendaria
articolata in quattro referendum per abrogare alcuni punti dell'attuale
legge sulla fecondazione, giudicata dai referendari (radicali, forze di
sinistra e laiche, e alcuni esponenti, come ad esempio Gianfranco Fini, dello schieramento di
centrodestra) troppo restrittiva nelle tecniche utilizzabili. L'affluenza alle
urne del 25,9% non ha però permesso il raggiungimento del quorum. Per effetto di alcune
decisioni della Corte
costituzionale è stata accertata
l'illegittimità su alcuni aspetti controversi della legge 40. In particolare il
giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale il limite di produzione di tre
embrioni nonché l'obbligo legislativo di "un unico e contemporaneo
impianto". La Corte ha invece respinto la questione di costituzionalità
sul divieto di fecondazione eterologa, ritenendo tale scelta rientrare nel
legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore.
La legge 40/2004, all’art.13 comma 2, stabilisce
che:
“ la ricerca clinica e sperimentale su
ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell’embrione stesso, e qual’ora non siano disponibili
metodologie alternative” (art. 13 comma 2 legge 40/2004).
“Sono, comunque,
vietati [...] ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad
alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi
finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”
(art. 13 comma 3b legge 40/2004).
Nella stesso modo,
gli art. 1 e art. 4 comma1, della legge 40/2004 vietano il ricorso alla
fecondazione assistita ai portatori di malattie genetiche. La fecondazione è
ammessa nei soli casi di sterilità e infertilità di uno dei partner.
Le restrizioni della
legge hanno creato in Italia un fenomeno definito "turismo
procreativo", termine che descrive la scelta, da parte di coppie la cui
condizione medica non lascia che pochissime speranze di essere risolta in
Italia, a seguito delle restrizioni introdotte, di rivolgersi, per aumentare le
possibilità di una gravidanza, ad ospedali e strutture sanitarie straniere
ubicate in Paesi con legislazioni meno restrittive riguardo alla Fivet. Si
stima, confrontando dati statistici fra il periodo 2003-2004 e 2004-2005, che
questo fenomeno abbia triplicato, nel Canton
Ticino, il numero di coppie italiane che si sono rivolte a istituti svizzeri
per godere di servizi medici relativi a queste problematiche, non fruibili in
Italia.